Sez. 3 - , Sentenza n. 37945 del 09/06/2021 Cc. (dep. 22/10/2021) Rv. 282024 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE | Nuovo sequestro preventivo dei medesimi beni – Produzione della trascrizione di intercettazioni già esistenti, ma non trascritte – Preclusione del divieto di “bis in idem” – Sussistenza – Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE
In tema di provvedimenti cautelari, il principio del "ne bis in idem" preclude l'emissione di un nuovo sequestro preventivo dei medesimi beni, ove lo stesso sia fondato su intercettazioni di conversazioni che, seppur non precedentemente trascritte, erano già disponibili all'atto dell'adozione del primo sequestro. (In motivazione, la Corte ha precisato che la trascrizione di intercettazioni già presenti in atti non rappresenta un elemento di novità, in quanto, ai fini della valutabilità di una prova costituita da un'intercettazione, non rileva la sua trascrizione, ma l'ascolto della conversazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)