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Sez. 3, Sentenza n. 37706 del 22/09/2006 Cc. (dep. 16/11/2006) Rv. 235249 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE | Principio del "ne bis in idem" - Operatività - Limiti.
Stato
decisa il 2006-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235249-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE

In tema di applicazione di misure cautelari reali il principio del "ne bis in idem" è ostativo alla reiterazione della misura medesima solo quando il giudice sia chiamato a riesaminare nel merito quegli stessi elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi non siano stati valutati nel merito dal giudice del riesame. Ne consegue che non sussiste alcuna preclusione alla reiterazione del provvedimento di sequestro preventivo fondato sugli stessi presupposti del precedente, se quest'ultimo sia stato dichiarato inefficace solo per vizio meramente formale. (Ha specificato la Corte che un sopravvenuto mutamento del fatto in eguale modo consente di reiterare una misura cautelare precedentemente annullata per ragioni di merito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)