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Sez. 2, Sentenza n. 2627 del 22/07/1968 (Rv. 335127 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) -INAIL- ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN QUADRAMENTO DEL PRESTATORE D'OPERA MANUALE NELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA - PUBBLICI DIPENDENTI.*
Stato
decisa il 1968-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335127-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) -INAIL- ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN QUADRAMENTO DEL PRESTATORE D'OPERA MANUALE NELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA - PUBBLICI DIPENDENTI.*

Alla tutela assicurativa non e di ostacolo l'inquadramento del prestatore d'opera nella categoria impiegatizia, dovendosi, in materia, aver riguardo alla natura effettiva delle prestazioni lavorative e non alla qualifica giuridica del relativo rapporto. Cio e tanto piu evidente per i pubblici dipendenti, i quali, anche quando svolgono mansioni ausiliarie di carattere non intellettuale, sono inquadrati nei ruoli dei pubblici impiegati. (nella specie sorveglianti addetti ai musei e agli scavi).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)