Sez. 2, Sentenza n. 2627 del 22/07/1968 (Rv. 335127 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) -INAIL- ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN QUADRAMENTO DEL PRESTATORE D'OPERA MANUALE NELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA - PUBBLICI DIPENDENTI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) -INAIL- ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN QUADRAMENTO DEL PRESTATORE D'OPERA MANUALE NELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA - PUBBLICI DIPENDENTI.*
Alla tutela assicurativa non e di ostacolo l'inquadramento del prestatore d'opera nella categoria impiegatizia, dovendosi, in materia, aver riguardo alla natura effettiva delle prestazioni lavorative e non alla qualifica giuridica del relativo rapporto. Cio e tanto piu evidente per i pubblici dipendenti, i quali, anche quando svolgono mansioni ausiliarie di carattere non intellettuale, sono inquadrati nei ruoli dei pubblici impiegati. (nella specie sorveglianti addetti ai musei e agli scavi).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)