Sez. L, Sentenza n. 2889 del 21/07/1975 (Rv. 376933 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - LAVORATORI SVOLGENTI OPERA MANUALE - COMPETENZA DELL'INAIL - CARATTERE MANUALE DELLA PRESTAZIONE - RIFERIMENTO ALL'EFFETTIVA NATURA DELLE MANSIONI - NECESSITA - DIVERSI QUALIFICA O INQUADRAMENTO RICONOSCIUTI AL LAVORATORE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (USCIERI - AUTISTI DI UN CONSORZIO DI BONIFICA; INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA; RICONOSCIMENTO DEGLI STESSI COME SVOLGENTI PRESTAZIONI MANUALI).*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - LAVORATORI SVOLGENTI OPERA MANUALE - COMPETENZA DELL'INAIL - CARATTERE MANUALE DELLA PRESTAZIONE - RIFERIMENTO ALL'EFFETTIVA NATURA DELLE MANSIONI - NECESSITA - DIVERSI QUALIFICA O INQUADRAMENTO RICONOSCIUTI AL LAVORATORE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (USCIERI - AUTISTI DI UN CONSORZIO DI BONIFICA; INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA; RICONOSCIMENTO DEGLI STESSI COME SVOLGENTI PRESTAZIONI MANUALI).*
Al fine di stabilire se un lavoratore subordinato sia soggetto o meno all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, gestita dall'Inail, l'indagine sulla ricorrenza del requisito dell'espletamento di opera manuale, di cui all'art 18 del RD 17 agosto 1935 n 1765 (ora art 4 del DPR 30 giugno 1965 n 1124), va condotta con riferimento all'effettiva natura delle prestazioni lavorative, prescindendo dall'eventuale difforme qualifica od inquadramento riconosciuto al dipendente in forza della contrattazione individuale o collettiva. (nella specie, alcuni uscieri-autisti, dipendenti da un consorzio di bonifica, erano stati inquadrati nella categoria impiegatizia, in applicazione dei contratti collettivi vigenti per il settore, ed assicurati presso l'ENPAIA, ente di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura; la suprema Corte, enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito l'obbligatorieta dell'Assicurazione presso l'Inail dei predetti dipendenti, per essere rimasto accertato che i medesimi svolgevano in concreto, prestazioni squisitamente manuali). (V 602/70, mass n 345726; 2627/68, mass n 335127).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 18, Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 3, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)