Sez. 3, Sentenza n. 2914 del 29/03/1996 (Rv. 496690 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA | Art. 269 cod. proc. civ. nel testo precedente alla novella del 1990 - Concessione del termine per la chiamata nonostante il compimento di un atto di istruzione preventiva - Nullità della chiamata - Onere del terzo di eccepire la nullità con la prima difesa successiva all'atto - Inadempimento - Sanatoria della nullità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA
Nel caso in cui il giudice istruttore, pur avendo già provveduto su un'istanza di istruzione preventiva, conceda, alla parte che ne abbia fatto richiesta nella prima udienza, il termine per chiamare in causa il terzo, si verifica - ai sensi del secondo comma dell'art. 269 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla sostituzione operatane dall'art. 29 della legge n. 353 del 1990 - una nullità della chiamata in causa, per difetto del raggiungimento dello scopo che il processo inizi contemporaneamente per tutti i soggetti del processo. Tale nullità, essendo stabilita nell'interesse del terzo, deve essere da questo opposta con la prima difesa successiva all'atto, rimanendo, in caso contrario, sanata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)