Sez. 1, Sentenza n. 2977 del 10/02/2006 (Rv. 586812 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA | Citazione in giudizio del terzo senza autorizzazione del giudice - Nullità relativa - Costituzione in giudizio del terzo - Onere di eccepire la nullità nel primo atto difensivo - Inadempimento - Sanatoria.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA
Nel caso in cui una delle parti abbia esteso la domanda ad un terzo citandolo direttamente in giudizio senza l'autorizzazione del giudice, la nullità della chiamata in causa deve ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio del terzo, il quale non abbia sollevato al riguardo alcuna eccezione nel primo atto difensivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)