Sez. 5, Sentenza n. 25462 del 16/04/2014 Cc. (dep. 13/06/2014) Rv. 260570 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Revoca della misura nelle more del procedimento cautelare a seguito di sentenza di assoluzione - Persistenza dell'interesse ad impugnare - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE
È inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'indagato avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari quando nelle more del procedimento cautelare la misura sia stata revocata a seguito di sentenza di assoluzione, considerato che, anche avendo riguardo all'interesse relativo alla domanda di equa riparazione, la decisione assolutoria integra di per sé il presupposto positivo, previsto dall'art. 314, comma primo, cod. proc. pen., per il diritto alla riparazione, unitamente a quello della subìta custodia cautelare e del non avere concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)