Sez. U, Sentenza n. 4108 del 24/06/1981 (Rv. 414761 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - CONTROVERSIE DI LAVORO - RIASSUNZIONE CON RICORSO SECONDO IL RITO DEL LAVORO - NECESSITA - TERMINE - DATA DI DEPOSITO DEL RICORSO IN CANCELLERIA - RILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - CONTROVERSIE DI LAVORO - RIASSUNZIONE CON RICORSO SECONDO IL RITO DEL LAVORO - NECESSITA - TERMINE - DATA DI DEPOSITO DEL RICORSO IN CANCELLERIA - RILEVANZA.*
Nelle controversie individuali di lavoro, l'art 428 cod proc civ, il quale, in caso d'incompetenza per territorio del giudice adito, prevede che la riassunzione della causa davanti al giudice competente deve avvenire 'con rito specialè, in deroga, quindi, alla Forma fissata in via ordinaria dall'art 125 disp att cod proc civ, trova applicazione anche nell'analoga ipotesi di riassunzione della causa a seguito di sentenza della Corte di Cassazione regolatrice della Competenza, con la conseguenza che pure tale riassunzione va effettuata con ricorso secondo il rito del lavoro, e che l'osservanza del relativo termine va riscontrata in base alla data del deposito del ricorso stesso in cancelleria.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)