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Sez. L, Sentenza n. 3376 del 16/05/1983 (Rv. 428274 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - STATUIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - RIASSUNZIONE - FORME - RICORSO.*
Stato
decisa il 1983-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428274-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - STATUIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - RIASSUNZIONE - FORME - RICORSO.*

Nelle controversie di lavoro, la riassunzione della causa va effettuata con ricorso secondo il rito proprio delle medesime - anziché ai sensi della disciplina dettata dall'art. 125 disp. Att. Cod. proc. civ. - anche nell'ipotesi in cui la causa sia riassunta a seguito di sentenza della Corte di Cassazione che abbia regolato la Competenza. (V 2243/82, mass n 420111; (V 5918/81, mass n 416681; (Conf 4108/81, mass n 414761).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)