Sez. L, Sentenza n. 812 del 09/02/1989 (Rv. 461831 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - MINORATI PSICHICI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - MINORATI PSICHICI - ESCLUSIONE.*
I minorati psichici - ancorché la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 1985 abbia affermato, auspicando peraltro l'intervento del legislatore, l'insussistenza di una presunzione d'incapacità assoluta e di conseguente indiscriminata pericolosità dei medesimi - non rientrano fra le categorie protette della legge n. 482 del 1968 in favore delle quali è previsto il sistema del collocamento obbligatorio, atteso che l'art. 5 della stessa legge, con norma di stretta interpretazione, stabilisce che agli effetti di tale speciale disciplina sono considerati invalidi solo coloro che sono affetti da minorazioni fisiche e che il successivo art. 20, nel disciplinare gli accertamenti sanitari, richiama lo stato fisico e le condizioni fisiche dell'invalido, senza mai considerare le eventuali minorazioni psichiche, alle quali si riferisce invece la tutela approntata dalla legge 30 marzo 1971 n. 118, il cui art. 8 limita ai minorati psichici che siano anche affetti da minorazioni fisiche la possibilità d'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della citata legge n. 482 ai fini dell'avviamento obbligatorio. (Conf 1625/88, mass n 457661; (Conf 86/88, mass n 456738; (Conf 6873/87, mass n 455068; (Conf 6519/86, mass n 448678).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 5 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)