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Sez. 5 - , Ordinanza n. 28711 del 09/11/2018 (Rv. 651275 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Documentazione richiesta e non esibita dal contribuente poi fallito - Documentazione prodotta in causa dal curatore - Utilizzabilità.
Stato
decisa il 2018-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651275-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE

In tema di accertamento, ove l'imprenditore in seguito fallito non abbia esibito la documentazione contabile specificamente richiesta dall'Amministrazione finanziaria, ciò non determina l'inutilizzabilità della stessa se prodotta in causa dal curatore fallimentare, trattandosi di soggetto distinto da quello che ha posto in essere uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)