Sez. 1, Sentenza n. 39713 del 22/09/2005 Cc. (dep. 28/10/2005) Rv. 232947 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Liberazione anticipata - Sottoposizione del detenuto a misura di prevenzione - Astratta incompatibilità - Esclusione - Presupposti applicativi della liberazione anticipata.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di misure alternative alla detenzione in carcere, la sottoposizione del condannato alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale in costanza di detenzione non é totalmente preclusiva dell'applicabilità della liberazione anticipata, trattandosi di istituti diversi per i presupposti e le finalità, suscettibili di differenti parametri di valutazione. (La Corte ha osservato che la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso al beneficio penitenziario va, peraltro, condotta secondo criteri di particolare rigore, postulando la dimostrazione di un elevato grado di adesione al trattamento penitenziario, tale da bilanciare e superare, globalmente o per singoli semestri, la negativa valenza della conclamata pericolosità sociale del detenuto).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)