Sez. 1, Sentenza n. 47015 del 30/10/2008 Cc. (dep. 18/12/2008) Rv. 242057 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Prova dell'avvenuta partecipazione all'opera rieducativa - Sottoposizione del detenuto a misura di prevenzione - Incompatibilità con la sussistenza di tale prova - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La prova dell'avvenuta partecipazione alla rieducazione, richiesta ai fini della concessione della liberazione anticipata ai detenuti in espiazione di pena, non è esclusa dalla circostanza che l'interessato sia stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., essendo diversi i parametri di valutazione propri del giudizio di prevenzione rispetto a quelli cui occorre far riferimento per la concessione del predetto beneficio.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)