Sez. 2, Sentenza n. 309 del 05/02/1974 (Rv. 367962 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudizio sull'influenza e la pertinenza dei mezzi di prova offerti dalle parti spetta esclusivamente al giudice del merito, la cui valutazione al riguardo, di natura discrezionale, non e soggetta al Sindacato di legittimita se sorretta da congrua e corretta motivazione. (Conf 1654'72, mass n 358509).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)