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Sez. 2, Sentenza n. 309 del 05/02/1974 (Rv. 367962 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367962-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudizio sull'influenza e la pertinenza dei mezzi di prova offerti dalle parti spetta esclusivamente al giudice del merito, la cui valutazione al riguardo, di natura discrezionale, non e soggetta al Sindacato di legittimita se sorretta da congrua e corretta motivazione. (Conf 1654'72, mass n 358509).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)