Sez. 3, Sentenza n. 1654 del 25/05/1972 (Rv. 358509 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudizio sull'influenza e la pertinenza dei mezzi di prova offerti dalle parti spetta esclusivamente al giudice di merito. La relativa valutazione, di natura squisitamente discrezionale, non e pertanto soggetta al Sindacato di legittimita se sorretta da congrua e corretta motivazione. (Conf 2289'70, mass n 348467; 1112'70, mass n 346676).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)