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Sez. 2, Sentenza n. 3308 del 14/10/1969 (Rv. 343350 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA O IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RILEVABILITA DI UFFICIO - INDAGINI DI FATTO.*
Stato
decisa il 1969-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343350-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA O IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RILEVABILITA DI UFFICIO - INDAGINI DI FATTO.*

Nell'ipotesi di giudicato formatosi nello stesso processo, con lo effetto di precludere l'esame di determinate, singole questioni, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere oltre che di rilevare anche d'ufficio la formazione della preclusione, anche di interpretare la pronuncia che vi abbia dato luogo, nonche di accertare le vicende processuali successive a tale decisione, anche mediante indagini di fatto. Ne discende che, nell'ipotesi di questioni esaminate dal giudice di appello nonostante l'inammissibilita o la improcedibilita del gravame, e quindi riproposte col ricorso per Cassazione, la inammissibilita dell'appello comporta di conseguenza, l'inammissibilita del ricorso per Cassazione, perche sulle questioni predette la pronuncia di primo grado e divenuta irrevocabile. La relativa indagine, in quanto afferente all'esistenza di un presupposto processuale, e anch'essa consentita di ufficio, in ogni stato e grado, mediante l'esame degli Atti di causa. (V 268-66 massima 320504).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)