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Sez. 2, Sentenza n. 268 del 22/01/1966 (Rv. 320504 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - POTERE DI RILEVARE D'UFFICIO L'INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO.*
Stato
decisa il 1966-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320504-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - POTERE DI RILEVARE D'UFFICIO L'INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO.*

La Corte di Cassazione deve esaminare, anche d'ufficio, non solo l'ammissibilita del ricorso, che davanti ad essa e stato proposto, ma anche l'ammissibilita dell'appello di cui ha preso cognizione il giudice che ha pronunciato la sentenza gravata col ricorso. In applicazione di tale principio, la detta Corte deve cassare senza rinvio la sentenza impugnata con ricorso, che abbia accolto un appello inammissibile. -nella specie era stata gravata d'appello un, ordinanza ammissiva di mezzi istruttori ed il giudice d'appello, senza rilevare l'inammissibilita di tale gravame, lo aveva parzialmente accolto, modificando il detto provvedimento-. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)