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Sez. 3, Sentenza n. 9089 del 19/04/2006 (Rv. 594705 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Consegna della cosa al conduttore in buono stato di manutenzione - Necessità - Offerta di prenderne visione - Mancata adesione del conduttore - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594705-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE

L'obbligazione a carico del locatore, ai sensi dell'art. 1575 n. 1 cod.civ., di consegnare la cosa al conduttore in buono stato di manutenzione, qualificata come essenziale al tipo di contratto cui inerisce, non viene meno neppure nell'ipotesi in cui il conduttore non abbia aderito all'offerta di prenderne visione prima della conclusione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)