Sez. 3, Sentenza n. 9089 del 19/04/2006 (Rv. 594705 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Consegna della cosa al conduttore in buono stato di manutenzione - Necessità - Offerta di prenderne visione - Mancata adesione del conduttore - Rilevanza - Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE
L'obbligazione a carico del locatore, ai sensi dell'art. 1575 n. 1 cod.civ., di consegnare la cosa al conduttore in buono stato di manutenzione, qualificata come essenziale al tipo di contratto cui inerisce, non viene meno neppure nell'ipotesi in cui il conduttore non abbia aderito all'offerta di prenderne visione prima della conclusione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)