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Sez. 3, Sentenza n. 1979 del 21/07/1966 (Rv. 323843 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - IN GENERE- CONSILIUM FRAUDIS- EVENTUS DAMNI.*
Stato
decisa il 1966-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323843-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - IN GENERE- CONSILIUM FRAUDIS- EVENTUS DAMNI.*

L'Azione revocatoria postula il concorso di determinati presupposti e condizioni, costituiti anzitutto dall'esistenza di un diritto di credito, per la cui tutela il rimedio e specificamente apprestato, e, quindi, da un atto di disposizione del debitore che determini una diminuzione del suo patrimonio, nonche dalla consapevolezza di nuocere al creditore, cioe da uno stato psicologico, sempre necessario nel debito re e che esige o meno la partecipatio fraudis del terzo, a seconda della natura (gratuita o onerosa) dell'atto revocabile. L'eventus damni non richiede necessariamente che l'atto compiuto dal debitore ponga costui in uno stato di vera e propria insolvenza, essendo all'uopo sufficiente che si verifichi una situazione tale da rendere piu difficile il recupero del credito. Il consilium fraudis non si identifica con l'animus nocendi, ma e ravvisabile nella semplice conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. (Cfr. 2914-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)