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Sez. 1, Sentenza n. 1716 del 27/02/1985 (Rv. 439676 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - DI ATTO DISPOSITIVO COMPIUTO PRIMA DEL SORGERE DEL CREDITO - EVENTUS DAMNI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439676-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - DI ATTO DISPOSITIVO COMPIUTO PRIMA DEL SORGERE DEL CREDITO - EVENTUS DAMNI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Nell'ipotesi di Azione revocatoria di un atto dispositivo compiuto prima del sorgere del credito, prevista al n. 1) del primo comma dell'art. 2901 cod. civ., il C.C. eventus damni deve essere apprezzato con riferimento alla situazione determinatasi nel patrimonio dello alienante per effetto dell'atto che lede o pone in pericolo la garanzia, avendo riguardo alle conseguenze negative di esso in ordine all'attuazione dell'obbligazione successivamente assunta; in tale indagine, non viene perciò in rilievo né l'entità del tempo trascorso fra l'atto ed il sorgere del debito - la quale può eventualmente essere utilizzata solo come elemento indiziario per escludere o affermare la dolosa preordinazione richiesta dalla norma - né la situazione patrimoniale esistente al tempo della assunzione dell'obbligazione, quando, cioè, l'atto lesivo è stato già posto in essere. (V 3636/68, mass n 336908; (V 344/68, mass n 331296; (V 1979/66, mass n 323843).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 178, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901 com. 1, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)