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Sez. 4, Sentenza n. 43631 del 18/09/2015 Cc. (dep. 29/10/2015) Rv. 264828 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Art. 275, comma secondo bis cod. proc. pen. - Condanna a pena non superiore a tre anni - Applicazione della custodia cautelare in carcere - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264828-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

Il divieto, ai sensi dell'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen. di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nel caso in cui il giudice abbia irrogato una pena detentiva inferiore a tre anni, non impedisce di adottare la più grave misura cautelare qualora ogni altra misura si riveli inadeguata e gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza del luogo di esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della custodia in carcere nei confronti dell'imputato minorenne, avendo il Tribunale escluso l'esistenza di un domicilio idoneo per la permanenza in casa ed altresì valutato l'inadeguatezza della diversa misura del collocamento in comunità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)