Sez. 3 - , Sentenza n. 15025 del 18/12/2018 Cc. (dep. 05/04/2019) Rv. 275860 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Limiti di applicabilità della custodia cautelare in carcere - Condanna a pena superiore a tre anni – Superamento - Ammissibilità - Condizioni - Inadeguatezza di ogni altra misura meno afflittiva.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
Il divieto di applicazione della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, non sarà irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni, non impedisce di adottare la più grave misura cautelare qualora ogni altro provvedimento si riveli inadeguato a soddisfare le esigenze cautelari. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della custodia in carcere nei confronti di imputato condannato a tre anni di reclusione quale aumento per la continuazione con i reati oggetto di altra sentenza definitiva, osservando anche che l'affidamento in prova al servizio sociale, ottenuto in relazione alla pena irrogata con la sentenza definitiva, non incide sulla persistenza delle esigenze cautelari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 117 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)