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Sez. 2 - , Sentenza n. 27096 del 15/11/2017 (Rv. 646069 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Guardia di Finanza - Equiparazione ad autorità giudiziaria ai fini di cui all'art. 14, comma 3, l. n. 689 del 1981 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646069-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 14, c.3 della l. n. 689 del 1981, secondo il quale, quando gli atti relativi ad una violazione sono trasmessi all'autorità amministrativa competente dall'autorità giudiziaria, il termine per la notificazione degli estremi della violazione agli interessati decorre dalla ricezione di essi, si applica soltanto quando la trasmissione sia effettuata dall'autorità giudiziaria in senso stretto e non anche dall'autorità di polizia giudiziaria. Ne consegue che ai fini dell'applicazione della norma la Guardia di Finanza non è equiparabile all'autorità giudiziaria ed il c. 3 trova applicazione soltanto quando l’accertamento dell’infrazione sia stato compiuto direttamente dalla magistratura, per atti originariamente in suo possesso, nell’ambito di indagini penali.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)