Sez. 1, Sentenza n. 11761 del 14/05/2010 (Rv. 613005 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Violazione del termine di ragionevole durata del processo - Domanda di equa riparazione - Legittimazione attiva - Parti del processo presupposto - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, specificamente richiamato dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, solo con riferimento alle cause "proprie" e, quindi, esclusivamente in favore delle "parti" della causa nel cui ambito si assume avvenuta la violazione e non anche in favore di soggetti che siano ad essa rimasti estranei. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la legittimazione sostanziale alla domanda spettasse al socio occulto di una società in accomandita semplice, nei cui confronti il fallimento sociale era stato esteso solo successivamente alla proposizione della domanda di equa riparazione).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)