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Sez. 1, Sentenza n. 15250 del 12/07/2011 (Rv. 618908 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Giudizio per l'equa riparazione per violazione del diritto alla durata ragionevole del processo - Legittimazione processuale attiva - Riserva in favore delle parti del processo - Sussistenza - Amministratore di società di capitali nelle more fallita e cancellata dal registro delle imprese - Pregiudizio per la durata irragionevole della procedura fallimentare - Legittimazione attiva - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618908-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, specificamente richiamato dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, solo con riferimento alle cause "proprie" e, quindi, esclusivamente in favore delle "parti" della causa, nel cui ambito si assume avvenuta la violazione, e non anche di soggetti che siano ad essa rimasti estranei, essendo irrilevante, ai fini della legittimazione, che questi ultimi possano aver patito indirettamente dei danni dal protrarsi del processo. Pertanto, difetta di legittimazione attiva l'amministratore di una società di capitali, in relazione alla dedotta irragionevole durata del procedimento fallimentare aperto nei confronti della società medesima, già da lui amministrata (pur se, come nella specie, cancellata dal registro delle imprese).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)