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Sez. 1, Sentenza n. 12516 del 17/12/1993 (Rv. 484773 - 01)

Procedimento civile - Ufficiale giudiziario messo comunale e di conciliazione - In genere | Ufficiale giudiziario - Ulteriori copie di atti - Rilascio ai fini della notifica ex art. 111 d.P.R. n. 1229 del 1959 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484773-01

Procedimento civile - Ufficiale giudiziario messo comunale e di conciliazione - In genere

L'art. 111 del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, pur non conferendo all'ufficiale giudiziario una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici - che resta riservata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco - né una competenza specifica al rilascio di copia conforme all'originale degli atti giudiziari - spettante al cancelliere -, gli attribuisce la particolare competenza - concorrente con quella analoga di quest'ultimo - a rilasciare, ai fini della notifica, ulteriori copie di atti, quali le sentenze, senza limitazioni od eccezioni di sorta.

Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 111, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)