Sez. 1, Sentenza n. 10008 del 06/05/2011 (Rv. 617986 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Ricorso per cassazione - Deposito di copia autentica della sentenza impugnata - Dichiarazione di conformità all'originale - Competenza esclusiva del cancelliere del giudice "a quo" - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
Nel giudizio di cassazione, la copia della sentenza impugnata, che deve accompagnare a pena di improcedibilità il ricorso ex art. 369 cod. proc. civ., può essere dichiarata conforme all'originale solo dal cancelliere presso il giudice "a quo", in quanto unico depositario dell'originale, autorizzato a spedirne copia autentica secondo il disposto degli artt. 2714, comma primo, cod. civ. e 743 cod. proc. civ. (In applicazione del principio, la Corte, nel dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cassazione, ha escluso che l'adempimento dell'onere posto a carico del ricorrente dall'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., possa ritenersi realizzato mediante il deposito di copia della sentenza notificata dalla controparte, recante la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario di consegna di copia conforme a quella recante la relazione di notificazione, risultando detta copia priva dell'attestazione del cancelliere di conformità all'originale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2714 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 743
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)