Sez. 3 - , Sentenza n. 25541 del 28/02/2019 Ud. (dep. 10/06/2019) Rv. 276008 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Mancato deposito della relazione sull’adempimento degli obblighi prescritti dalla legge per la costruzione di opere in cemento armato – Contravvenzione prevista dagli artt. 65, comma 6, e 73, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 – Natura giuridica – Indicazione – Fattispecie.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di reati edilizi, la contravvenzione prevista dagli artt. 65, comma 6, e 73, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per il mancato deposito della relazione sull'adempimento degli obblighi prescritti dalla legge in relazione alla costruzione di opere in cemento armato, ha natura di illecito istantaneo a effetti permanenti, in quanto la possibilità, per il soggetto obbligato, di porre fine al proprio comportamento omissivo si consuma definitivamente al momento del superamento del termine perentorio entro il quale va compiuta la condotta doverosa, risultando irrilevante, se non per l'eventuale aggravamento degli effetti del reato, il successivo perdurare della omissione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna relativa a tale contravvenzione, dichiarando la prescrizione del reato, il cui termine era stato erroneamente fatto decorrere dal momento in cui il soggetto obbligato aveva presentato, pur tardivamente, la relazione fino a quel momento omessa).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 65 com. 6, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 73 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)