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Sez. 3, Sentenza n. 19871 del 18/03/2025 Ud. (dep. 28/05/2025) Rv. 288104-01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Reati di cui al combinato disposto degli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 - Natura giuridica - Reato permanente - Sussistenza - Consumazione - Individuazione.
Stato
decisa il 2025-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288104-01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE

In tema di violazioni della normativa antisismica, la contravvenzione di cui all'art. 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, laddove abbia ad oggetto l'omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e l'inizio dei lavori senza previa autorizzazione, in violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 93 e 94 d.P.R. citato, costituisce fattispecie "a consumazione prolungata", avente natura di reato permanente, la cui consumazione perdura in ragione del protrarsi dell'offesa al bene tutelato della pubblica incolumità e cessa con l'adempimento dei suddetti obblighi di legge, da parte dell'interessato, ovvero con l'ultimazione delle opere.

DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 94 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 95, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)