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Sez. 2, Sentenza n. 573 del 20/01/1983 (Rv. 425344 - 01)

VENDITA - EFFETTI - OBBLIGATORI - APPOSIZIONE DI UNA CONDIZIONE SOSPENSIVA AD UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - LEGITTIMITÀ - EFFETTI - CONTRATTO AD EFFETTI OBBLIGATORI.*
Stato
decisa il 1983-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425344-01

VENDITA - EFFETTI - OBBLIGATORI - APPOSIZIONE DI UNA CONDIZIONE SOSPENSIVA AD UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - LEGITTIMITÀ - EFFETTI - CONTRATTO AD EFFETTI OBBLIGATORI.*

L'apposizione di una condizione sospensiva ad un contratto di compravendita è pienamente valida, avendo il solo effetto di rendere il contratto, normalmente ad effetti reali, obbligatorio, in quanto gli effetti reali si produrranno al momento in cui si sarà avverato l'evento futuro ed incerto previsto come condizione. (V 4507/81, mass n 415219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)