Sez. 2, Sentenza n. 9062 del 04/11/1994 (Rv. 488365 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - EFFETTI REALI | Vendita "sub condicione" ad effetti reali - Configurabilità - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - EFFETTI REALI
Un contratto di vendita "sub condicione" può essere ad effetti reali solo nell'ipotesi di condizione risolutiva, poiché se la condizione apposta è sospensiva deve necessariamente qualificarsi obbligatorio, non potendosi subordinare all'avveramento di un evento futuro ed incerto la produzione di quegli effetti traslativi che nei contratti con efficacia reale sono conseguenza immediata del consenso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1356, Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)