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Sez. 5, Sentenza n. 11779 del 23/10/1985 Ud. (dep. 10/12/1985) Rv. 171293 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - AD UDIENZA FISSA - NUOVE NOTIFICHE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - NUOVA UDIENZA - DIVERSA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - ADEMPIMENTO.*
Stato
decisa il 1985-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171293-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - AD UDIENZA FISSA - NUOVE NOTIFICHE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - NUOVA UDIENZA - DIVERSA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - ADEMPIMENTO.*

Qualora si verifichi nella celebrazione del dibattimento un rinvio ad udienza fissa non occorre una nuova citazione, in quanto il rapporto processuale si è già costituito. Pertanto, è sufficiente che della nuova data in prosieguo sia dato annunzio verbale alle parti presenti; tuttavia, se nella nuova udienza sia mutata la originaria composizione del collegio non si può riprendere la celebrazione del processo al punto in cui fu rinviato, ma occorre o un nuovo rinvio o che il collegio stesso proceda ex novo al dibattimento stesso. (V mass n 167706; (V mass n 157620).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)