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Sez. 1, Sentenza n. 1698 del 10/12/1982 Ud. (dep. 25/02/1983) Rv. 157620 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - SOSPENSIONE - DIBATTIMENTO SOSPESO ED IMPOSSIBILITÀ DI PROSEGUIRLO NELLA NUOVA UDIENZA A CAUSA DELLA DIVERSA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - NUOVA SOSPENSIONE O RINVIO - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157620-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - SOSPENSIONE - DIBATTIMENTO SOSPESO ED IMPOSSIBILITÀ DI PROSEGUIRLO NELLA NUOVA UDIENZA A CAUSA DELLA DIVERSA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - NUOVA SOSPENSIONE O RINVIO - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*

Se il dibattimento sospeso non può essere proseguito nella nuova udienza a causa della diversa composizione del collegio, i rimedi possibili sono quelli della nuova sospensione o del rinvio. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è precisato che la sospensione rientra nella "categoria" degli Atti dovuti ed è prevista alternativamente al rinvio). (V mass n 121924).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)