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Sez. 2, Sentenza n. 623 del 23/02/1968 (Rv. 331771 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - IMPROROGABILITA DEL TERMINE- DEPOSITO DEL RICORSO A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - RITARDO IMPUTABILE A DETTO SERVIZIO - AGITAZIONI SINDACALI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331771-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - IMPROROGABILITA DEL TERMINE- DEPOSITO DEL RICORSO A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - RITARDO IMPUTABILE A DETTO SERVIZIO - AGITAZIONI SINDACALI - IRRILEVANZA.*

Poiche a norma dell'art. 134 delle Disposizioni di attuazione del cod.proc.civ., ai fini della tempestivita del deposito del ricorso e del controricorso in cancelleria mediante l'invio per posta, si deve aver riguardo soltanto alla data di arrivo del piego in cancelleria, anche in caso di ritardo del servizio postale o di scioperi dei dipendenti delle poste, e improcedibile il ricorso pervenuto in cancelleria oltre i venti giorni dalla sua notifica. (Cfr. Sentenza n.577-66, massima n.321159). Conforme alle sentenze n. 7-68, massima n. 330784 887-66, massima n. 321764, e altre.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)