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Sez. 1, Sentenza n. 887 del 05/04/1966 (Rv. 321764 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - A MEZZO POSTA.*
Stato
decisa il 1966-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321764-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - A MEZZO POSTA.*

Il ricorrente in Cassazione, che si avvale del servizio postale per il recapito del ricorso alla cancelleria, deve sopportare il rischio, inerente al mezzo prescelto, di eventuali dispersioni e ritardi. Tale rischio, non essendo imprevedibile, non puo essere addotto per evitare la declaratoria di improcedibilita del ricorso, ex art. 369 cod. proc. civ., per ritardato deposito. *

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)