Sez. 3, Sentenza n. 959 del 10/05/1967 (Rv. 327206 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - GIUDIZI AVENTI PER OGGETTO IL PAGAMENTO DI SOMME O LA LIQUIDAZIONE DI DANNI - RIFERIMENTO ALLA SOMMA ATTRIBUITA ALLA PARTE VINCITRICE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - GIUDIZI AVENTI PER OGGETTO IL PAGAMENTO DI SOMME O LA LIQUIDAZIONE DI DANNI - RIFERIMENTO ALLA SOMMA ATTRIBUITA ALLA PARTE VINCITRICE.*
Il valore della causa, nei giudizi aventi per oggetto il pagamento di somme o la liquidazione dei danni, deve essere determinato, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, con riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice, invece che a quella domandata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)