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Sez. 3, Sentenza n. 959 del 10/05/1967 (Rv. 327206 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - GIUDIZI AVENTI PER OGGETTO IL PAGAMENTO DI SOMME O LA LIQUIDAZIONE DI DANNI - RIFERIMENTO ALLA SOMMA ATTRIBUITA ALLA PARTE VINCITRICE.*
Stato
decisa il 1967-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327206-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - GIUDIZI AVENTI PER OGGETTO IL PAGAMENTO DI SOMME O LA LIQUIDAZIONE DI DANNI - RIFERIMENTO ALLA SOMMA ATTRIBUITA ALLA PARTE VINCITRICE.*

Il valore della causa, nei giudizi aventi per oggetto il pagamento di somme o la liquidazione dei danni, deve essere determinato, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, con riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice, invece che a quella domandata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)