Sez. 3, Sentenza n. 1388 del 27/05/1966 (Rv. 322760 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - NECESSITA DELLA MENZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO PRESSO IL QUALE IL DEPOSITO E STATO ESEGUITO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - NECESSITA DELLA MENZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO PRESSO IL QUALE IL DEPOSITO E STATO ESEGUITO.*
L'Onere processuale della indicazione, nel ricorso per Cassazione, della quietanza del deposito per soccombenza ha la sua ratio nella esigenza di porre la controparte in grado di controllare, ancor prima del deposito degli Atti nella cancelleria della Corte, se l'adempimento dell'Obbligo di cui all'art 364 cod proc civ sia stato o meno compiuto. La Mancanza di elementi Atti ad identificare l' ufficio del registro che ha emesso la quietanza, rende impossibile il controllo ed inidonea l'indicazione al soddisfacimento di quell'esistenza e, conseguentemente, ad integrare il requisito di ammissibilita del ricorso prescritto dall'art 366 n 5 cod proc civ. (Conf 321225; 320063; 2426/65; 1168/65; contra 1767/65; 177/65; 1708'63; 1498'62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)