Sez. 3, Sentenza n. 617 del 28/02/1966 (Rv. 321225 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - NECESSITA DELLA MENZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO PRESSO IL QUALE IL DEPOSITO E STATO ESEGUITO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - NECESSITA DELLA MENZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO PRESSO IL QUALE IL DEPOSITO E STATO ESEGUITO.*
Per l'osservanza del precetto dell'art. 366, n.5 cod.proc.civ. non occorre che la quietanza del deposito per il caso di soccombenza sia integralmente trascritta nel ricorso e nella copia notificata, tuttavia e necessario che la indicazione, richiesta a pena di inammissibilita del ricorso dalla citata norma, contenga gli estremi essenziali della quietanza medesima, primo fra i quali l'ufficio del registro che l, ha emessa. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)