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Sez. 3, Sentenza n. 617 del 28/02/1966 (Rv. 321225 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - NECESSITA DELLA MENZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO PRESSO IL QUALE IL DEPOSITO E STATO ESEGUITO.*
Stato
decisa il 1966-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321225-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - NECESSITA DELLA MENZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO PRESSO IL QUALE IL DEPOSITO E STATO ESEGUITO.*

Per l'osservanza del precetto dell'art. 366, n.5 cod.proc.civ. non occorre che la quietanza del deposito per il caso di soccombenza sia integralmente trascritta nel ricorso e nella copia notificata, tuttavia e necessario che la indicazione, richiesta a pena di inammissibilita del ricorso dalla citata norma, contenga gli estremi essenziali della quietanza medesima, primo fra i quali l'ufficio del registro che l, ha emessa. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)