Sez. L, Sentenza n. 19846 del 20/09/2010 (Rv. 615287 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Società cooperative - Contribuzione - Regime - Opzioni - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di contribuzione, le società cooperative di servizi appartenenti alle categorie di attività lavorative comprese nell'elenco allegato al d.P.R. 30 aprile 1970 n. 602, possono scegliere, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del citato decreto, purché la scelta riguardi la totalità dei dipendenti, tra le seguenti opzioni: a) un salario per giorni lavorativi convenzionali, fissati con d.m.; b) un salario convenzionale; c) un salario di fatto, purché non inferiore a quello determinato a norma dell'art. 4 e dell'art. 6, comma 7, del d.P.R. citato. Ne consegue che, laddove la società cooperativa abbia optato per la prima scelta, il periodo di occupazione mensile rilevante ai fini della corresponsione degli assegni familiari, dell'indennità di malattia e di maternità è quello di sedici giorni, trovando applicazione la previsione di cui al d.m. 27 maggio 1982 che, con il richiamare l'art. 4 del d.P.R. n. 602 del 1970, individua la base imponibile rilevante ai fini contributivi ed al relativo periodo di occupazione mensile.
Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 27/05/1982, DPR 30/04/1970 num. 602 art. 4, DPR 30/04/1970 num. 602 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)