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Sez. L, Sentenza n. 4778 del 28/03/2003 (Rv. 561587 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Cooperativa di produzione e lavoro - Cooperativa iscritta nell'elenco allegato al d.P.R. n. 670 del 1972 - Fruizione degli sgravi per le imprese operanti nel Mezzogiorno (D.L. n. 918 del 1968) - Osservanza delle condizioni previste in tema di retribuzione ex art. 1, comma undicesimo, D.L. n. 536 del 1987 - Necessità - Esclusione - Adempimento degli obblighi contributivi ex art. 4 e 6 d.P.R. n. 602 del 1970 - Sufficienza.
Stato
decisa il 2003-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561587-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

La disciplina degli sgravi contributivi per le imprese operanti nel Mezzogiorno (previsti dall'art. 18, D.L. n. 918 del 1968, convertito nella legge n. 1089 del 1968) è applicabile a tutte le cooperative di produzione e lavoro, per le quali la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale va determinata ai sensi dell'art. 1, primo comma, D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989 (in virtù del quale "la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo "); alle cooperative iscritte nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970, che abbiano adempiuto l'obbligo contributivo in base al regime speciale di determinazione della retribuzione e dei contributi fissato dagli artt. 4 e 6, d.P.R. ult. cit., la disciplina prevista per i suindicati sgravi contributivi è invece applicabile, in forza della norma speciale dell'art. 3, comma quarto, D.L. n. 536 del 1987, convertito nella legge n. 48 del 1988, indipendentemente dall'osservanza della condizione stabilita dall'art. 1, comma 11, di quest'ultimo D.L. (secondo il quale le riduzioni non spettano, tra l'altro, per i lavoratori che siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 3, Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 1, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 602 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)