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Sez. U, Sentenza n. 3852 del 17/11/1975 (Rv. 378091 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA CONTRO LA PA - CONDIZIONI - EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL PRIVATO - RICONOSCIMENTO DELL'UTILITA DA PARTE DELLA PA - PROVA - PREVISIONE DELLA SPESA NEL BILANCIO PREVENTIVO - INSUFFICIENZA - COLLOCAZIONE DELLA SPESA NEL BILANCIO CONSUNTIVO - IDONEITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378091-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA CONTRO LA PA - CONDIZIONI - EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL PRIVATO - RICONOSCIMENTO DELL'UTILITA DA PARTE DELLA PA - PROVA - PREVISIONE DELLA SPESA NEL BILANCIO PREVENTIVO - INSUFFICIENZA - COLLOCAZIONE DELLA SPESA NEL BILANCIO CONSUNTIVO - IDONEITA - CONDIZIONI.*

In tema di Azione di arricchimento senza causa proposta nei confronti della pa, la mera previsione nel bilancio preventivo di questa di una somma spesa a titolo di compenso di prestazioni da eseguirsi da un privato a favore dell'amministrazione stessa, non vale, di per se, quale prova ne dell'effettivo compimento di tali prestazioni, ne del riconoscimento della eventuale utilita conseguitane dalla pa. Inoltre, la collocazione di detta spesa nel bilancio consuntivo puo costituire un valido indizio del compimento delle prestazioni e del riconoscimento dell'utilita soltanto quando la spesa medesima risulti iscritta fra i residui passivi dell'anno cui il bilancio si riferisce, e non anche quando la spesa sia collocata nel fondo di riserva, poiche siffatta collocazione puo soltanto evidenziare la necessita di un accantonamento, per la futura eventualita che per l'anno, venga effettivamente riconosciuta tale spesa cui il consuntivo si riferisce.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)