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Sez. U, Sentenza n. 9100 del 05/12/1987 (Rv. 456354 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - DIPENDENTI - CONTROVERSIE INERENTI ALLA PROGRESSIONE IN CARRIERA - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - IMPUGNAZIONE DI DELIBERA ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - IRRILEVANZA - NOMINA DI DIRETTORE DI CASSA DI RISPARMIO O DI MONTE DI PEGNO - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1987-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456354-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - DIPENDENTI - CONTROVERSIE INERENTI ALLA PROGRESSIONE IN CARRIERA - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - IMPUGNAZIONE DI DELIBERA ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - IRRILEVANZA - NOMINA DI DIRETTORE DI CASSA DI RISPARMIO O DI MONTE DI PEGNO - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*

Le controversie inerenti alla progressione in carriera del dipendente di un ente pubblico economico, ancorché insorgano in via d'impugnazione delle deliberazioni in proposito adottate dal consiglio di amministrazione dell'ente medesimo, spettano alla cognizione del giudice ordinario, in quanto investono non provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, ma Atti imprenditoriali di gestione di un rapporto di lavoro di natura privatistica. Tale principio trova applicazione pure nel caso di nomina di un direttore di cassa di risparmio o monte di pegno, per la quale si richieda il nulla-osta della banca d'Italia, ai sensi dell'art. 5 del R.d.l. 24 febbraio 1938 n. 204, convertito in legge 3 giugno 1938 n. 778 (prima della tacita abrogazione della norma, per effetto della nuova disciplina delle nomine bancarie di cui al d.P.R. 27 giugno 1985 n. 350), considerando che detto nulla-osta è elemento formale ed estrinseco rispetto alla deliberazione di nomina. (V 3174/84, mass n 435218; (V 1721/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. Legge 24/02/1938 num. 204 art. 5, Legge 03/06/1938 num. 778 CORTE COST., DPR 27/06/1985 num. 350 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)