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Sez. 1, Sentenza n. 1228 del 15/02/1999 (Rv. 523219 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Decisione della Commissione Tributaria Centrale antecedente al 1 aprile 1996 - Notificazione effettuata direttamente all'Ufficio - Ricorso per cassazione - Termine breve - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523219-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

In tema di contenzioso tributario, nella ipotesi in cui il procedimento di merito è stato celebrato e si è concluso nel vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (operante fino all'1 aprile 1996) non sono invocabili le norme del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, sull'attribuzione della qualità di parte dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali agli uffici del Ministero delle Finanze che hanno emesso gli atti impugnati (artt. 10 ed 11). Pertanto, nel vigore del d.P.R. n. 636/72 - mancando in detta disciplina disposizioni derogative dei principi generali sull'identificazione della controparte del contribuente - la notificazione della decisione della Commissione Tributaria Centrale non può far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione se effettuata all'ufficio, anziché all'Amministrazione Finanziaria presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in base alle comuni regole poste dall'art. 326 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., e dalla normativa sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)