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Sez. 5, Sentenza n. 3653 del 13/03/2001 (Rv. 544724 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Giudizio di appello - Disposizione di cui all'art. 56 del D.Lgs. 546/92 - Portata interpretativa.
Stato
decisa il 2001-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544724-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all'art. 56 del D.Lgs. 546/92 - a mente della quale "le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale che non sono specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate" - va interpretata nel senso che il termine "questioni", in essa adottato, non ha un'accezione più ampia di quella contenuta nell'art. 346 cod. proc. civ., il quale si riferisce alle "domande", e non comprende quindi, per l'effetto, anche le mere argomentazioni giuridiche.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 56, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)