Sez. 5 - , Sentenza n. 9811 del 19/04/2017 (Rv. 645857 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - VERSAMENTI ALLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE | Istituto di credito delegato al pagamento dell’imposta sui redditi – Estinzione debito d’imposta - Costituzione obbligazione a carico della delegata.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - VERSAMENTI ALLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE
La delega conferita dal contribuente ad una banca per il versamento dell'imposta sui redditi, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 576 del 1975, integrato dall'art. 4 del d.l. n. 30 del 1976 (conv., con modif., dalla l.n. 160 del 1976, dall'art. 13 della l.n.751 del 1976 e dall'art. 5 della l.n. 657 del 1986, al pari dell'analoga delega per l'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 12 della l. n. 751 del 1976, è modalità di pagamento e, dunque, libera il delegante, estinguendo il debito d'imposta, con la contestuale costituzione a carico della delegata di un'obbligazione distinta, avente ad oggetto la devoluzione alla tesoreria dello Stato della somma ricevuta.
Riferimenti normativi: Legge 02/12/1975 num. 576 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 30 art. 4, Legge 02/05/1976 num. 160 CORTE COST., Legge 12/11/1976 num. 751 art. 13, Legge 04/10/1986 num. 657 art. 5, Legge 12/11/1976 num. 751 art. 12, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)