Sez. L, Sentenza n. 10218 del 18/04/2008 (Rv. 602996 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Accordo transattivo con rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria derivante dal rapporto di lavoro - Diritto al risarcimento del danno biologico non ancora accertato al tempo dell'accordo - Estensione dell'effetto abdicativo - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE
L'accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia "all'eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo", può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Ne consegue che il diritto al risarcimento del danno biologico (nella specie, inerente il morbo di Parkinson) che si assume esser derivato dal rapporto non può ritenersi rientrare nell'oggetto della transazione, essendo il danno in questione accertato solo successivamente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)