Sez. L, Sentenza n. 885 del 13/02/1981 (Rv. 411396 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - TRANSAZIONE IN ORDINE AL RISARCIMENTO DOVUTO AL LAVORATORE - NULLITA EX ART 2115 COD CIV - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - TRANSAZIONE IN ORDINE AL RISARCIMENTO DOVUTO AL LAVORATORE - NULLITA EX ART 2115 COD CIV - ESCLUSIONE.*
Qualora le parti abbiano inteso transigere non gia su eventuali obblighi del datore di lavoro di corrispondere all'INPS i contributi assicurativi, sebbene sul danno che al lavoratore sia derivato o possa presumibilmente derivare dal mancato o irregolare versamento dei contributi stessi ai fini della pensione, convenendo di risarcire tale danno mediante la corresponsione di una certa somma, e inapplicabile il disposto dell'art 2115 cod civ, che stabilisce la nullita di qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi all'assistenza e alla previdenza. (Conf 2290/78, mass n 391685).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)