diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 22509 del 24/05/2011 Cc. (dep. 07/06/2011) Rv. 250501 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI | Autorizzazione a proseguire le indagini da parte del G.i.p. - Fissazione di un termine - Atto abnorme - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250501-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI

Non è abnorme, ma legittimo e perciò inoppugnabile, il provvedimento con cui il G.i.p. autorizzi il P.M. alla prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, fissando il termine di mesi sei, in quanto la determinazione del termine per la proroga delle indagini, previsto dall'art. 406, comma secondo - "bis", cod. proc. pen., è applicabile, in forza della norma di rinvio dell'art. 415, comma terzo, cod. proc. pen., anche al provvedimento che autorizza la prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, nelle medesime ipotesi per le quali essa è autorizzabile nei confronti di indagati noti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)