Sez. 5, Sentenza n. 28700 del 22/04/2005 Cc. (dep. 29/07/2005) Rv. 232279 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - ignoti | Provvedimento con cui il Gip autorizza il P.M. alla prosecuzione di indagini, nei confronti di ignoti, nel termine di mesi sei - Atto abnorme - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - ignoti
Non è abnorme ma legittimo il provvedimento con cui il Gip autorizzi il P.M. alla prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, fissando il termine di mesi sei, in quanto la determinazione di un termine massimo di sei mesi per la proroga delle indagini, quale previsto dall'art. 406, comma secondo bis cod. proc. pen. è applicabile, alla luce della nuova formulazione dell'art. 415 cod. proc. pen., anche al provvedimento autorizzativo di prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, considerato che esso è preordinato a rafforzare la garanzia del rispetto dei tempi investigativi e la funzione di controllo del Gip. Ne deriva che nel procedimento contro ignoti la proroga è concessa per le medesime ipotesi per le quali è autorizzabile nei confronti di indagati noti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 com. 2 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)