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Sez. 6, Sentenza n. 13844 del 02/12/2016 Ud. (dep. 21/03/2017) Rv. 270368 - 01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Dichiarazioni rese dal teste ex art.197 - Bis cod.proc.pen. - Obbligo di dire la verità - Rilevanza ai fini della valutazione di attendibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270368-01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO

In tema di valutazione di attendibilità, l'obbligo di dire la verità gravante sul teste assistito, accrescendo il grado di affidabilità della fonte, può essere valorizzato dal giudice nella valutazione dei riscontri esterni, consentendo di ritenere sufficienti riscontri di peso comparativamente minore rispetto a quelli richiesti nel caso di valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 cod.proc.pen. (C.Cost. n.265 del 2004).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)